Decreto Legge n. 69/2013, Art. 29, c. 3 (Converito con legge n. 98/2013).
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Art. 37, comma 3 bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98
Art. 37 comma 3
3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato. ((3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita' delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attivita' soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma)).