Ultima modifica: 14 Gennaio 2014
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Decreto Legge n. 69/2013, Art. 29, c. 3 (Converito con legge n. 98/2013).

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Art. 37, comma  3 bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge  9 agosto 2013 n. 98

Art. 37 comma 3
3. I soggetti sperimentatori individuano  e  rendono  pubblici  sul
loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle
autorizzazioni di  competenza  e'  sostituito  da  una  comunicazione
dell'interessato. 
  ((3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita'
delle imprese per le quali le  competenti  pubbliche  amministrazioni
non   ritengono   necessarie   l'autorizzazione,   la    segnalazione
certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la
mera  comunicazione.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
pubblicare nel proprio sito  internet  istituzionale  l'elenco  delle
attivita' soggette  a  controllo.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,
nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i  propri  ordinamenti
alle disposizioni di cui al presente comma)).