Ultima modifica: 16 Febbraio 2014
home > Decertificazione

Decertificazione

banner_decertificazione

 

La decertificazione nella Pubblica Amministazione

Dal 1 gennaio 2012 si dà applicazione alle norme contenute nella direttiva n.14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, che fa seguito alla legge 12 novembre 2011, n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Circ n. 94 del 16 luglio 2012

Decertificazione PA; art 15 legge 12/11/2011 n. 183: norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive: visualizza e/o scarica la circolare in Pdf (93 KB) CIRCOLARE n. 94 DECERTIFICAZIONE PA

 

Cos’è l’autocertificazione

La “decertificazione” nei rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e privati prevede l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. Le Amministrazioni Pubbliche e quindi anche le scuole dovranno apporre su ogni documento rilasciato la seguente dizione: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” per ricordare che i certificati avranno validità e necessità di sussistere esclusivamente tra soggetti privati. Il cittadino quindi potrà produrre, ogni volta che vi saranno i presupposti, agli enti o ai gestori di pubblici servizi solo l’autocertificazione che consiste nella facoltà di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato.
La firma non deve essere autenticata e la pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

 

Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare

 

A)  Si possono “autocertificare” con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:

  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
  • lo stato di famiglia
  • l’esistenza in vita
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari
  • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti
  • titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice  fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato
  • stato di disoccupazione, di pensionato e categoria di pensione, di studente o di casalinga
  • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

 

B)    Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà


Dichiarazione su fatti o situazioni che per loro natura non possono essere conosciuti da una Pubblica Amministrazione attestante situazioni che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, fax o e-mail, in quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec. Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata. Hanno validità degli stessi documenti che sostituiscono. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

 

Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

 

Quando utilizzarle

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

 

Come avvalersene

Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, occorre l’autentica della sottoscrizione solo quando non sia contestuale ad una istanza.

L’autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.

L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

  1. conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
  2. testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
  3. esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

 

Certificazione della Pubblica Amministrazione

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dell’imposta di bollo  per i casi elencati nel DPR 445/2000 (All. B) o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l’obbligo di citare all’Amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta in bollo (tale norma dovrà essere anche citata sul certificato). La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata per il richiedente e per l’Amministrazione. I certificati rilasciati dall’istituzione scolastica attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

 

Controlli

La scuola è tenuta ad effettuare idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive ( legge 183/2001) acquisendo le informazioni necessarie per verificare la veridicità delle dichiarazioni con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. L’amministrazione certificante deve produrre risposta entro 30 giorni per evitare di incorrere nelle violazioni di atti d’ufficio,come da Regolamento sul controllo delle autocertificazioni.

 

I modelli di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono disponibili nella sezione  “Modulistica” .