Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
I tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (per le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario). TALI DISPOSIZIONI NON RIGUARDANO GLI ENTI LOCALI. Le liste di attesa sono dunque non previste e non necessarie per i servizi erogati dall’Istituto.